Articolo 90 della Costituzione Italiana

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L'articolo 90 della Costituzione

Ecco il testo: 
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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