Articolo 94 del Codice Civile

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L'articolo 94 del Codice Civile è rubricato “Luogo della pubblicazione”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 94 del Codice Civile italiano: 
La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi.

Il secondo e terzo comma sono stati abrogati
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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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