Articolo 96 della Costituzione Italiana

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L'articolo 96 della Costituzione

Ecco il testo: 
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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