L'articolo 11 del D.P.R. 633/1972 è rubricato “ Operazioni permutative e dazioni in pagamento”.
Di seguito è riportato il testo integrale:
Di seguito è riportato il testo integrale:
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate.
La disposizione del comma precedente non si applica per la cessione al prestatore del servizio di residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente quando il valore dei residuati o sottoprodotti ceduti, determinato a norma dell'art. 14, non supera il cinque per cento del corrispettivo in denaro.
Per consultare altri articoli del DPR 633/1972, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.