Articolo 16 del D.P.R. 633/1972

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L'articolo 16 del D.P.R. 633/1972 è rubricato “ Aliquote dell'imposta ”.

Di seguito è riportato il testo integrale:
L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell'operazione.

L'aliquota è ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell'allegata tabella A , salvo il disposto dell'articolo 34.

Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili.

Per consultare altri articoli del DPR 633/1972, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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