L'articolo 34 ter del D.P.R. 633/1972 è rubricato “ Regime fiscale per raccoglitori occasionali”.
Di seguito è riportato il testo integrale:
Di seguito è riportato il testo integrale:
1. I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiungono i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale.
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