Articolo 549 del Codice Civile

0
L' art. 549 del Codice Civile è rubricato “ Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 549 del Codice Civile italiano:
Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro.




Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

Segui AvvocatoDigitale.com sui canali social per rimanere aggiornato sulle ultime novità, basta un click: Seguici su YouTube

Posta un commento

0 Commenti

Posta un commento (0)