L' art. 549 del Codice Civile è rubricato “ Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 549 del Codice Civile italiano:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 549 del Codice Civile italiano:
Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro.
Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.