L' art. 552 del Codice Civile è rubricato “ Donazioni e legati in conto di legittima”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 552 del Codice Civile italiano:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 552 del Codice Civile italiano:
Il legittimario che rinunzia all'eredità, quando non si ha rappresentazione, può sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti; ma quando non vi è stata espressa dispensa dall'imputazione, se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni, restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l'eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest'ultimo.
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