Articolo 555 del Codice Civile

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L' art. 555 del Codice Civile è rubricato “ Riduzione delle donazioni ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 555 del Codice Civile italiano:
Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.

Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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