Articolo 580 del Codice Civile

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L' art. 580 del Codice Civile è rubricato “ Diritti dei figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 580 del Codice Civile italiano:
Ai figli nati fuori del matrimonio aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.

I figli nati fuori del matrimonio hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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