Articolo 594 del Codice Civile

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L' art. 594 del Codice Civile è rubricato “ Assegno ai figli non riconoscibili ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 594 del Codice Civile italiano:
Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli di cui all'articolo 279 un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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