Articolo 597 del Codice Civile

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L' art. 597 del Codice Civile è rubricato “ Incapacità del notaio, dei testimoni e dell'interprete ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 597 del Codice Civile italiano:
Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero a favore di alcuno dei testimoni o dell'interprete intervenuti al testamento medesimo.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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