Articolo 622 del Codice Civile

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L' art. 622 del Codice Civile è rubricato “ Comunicazione dei testamenti al Tribunale”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 622 del Codice Civile italiano:
Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si è aperta la successione, copia in carta libera dei verbali previsti dagli articoli 620 e 621 e del testamento pubblico.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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