Articolo 636 del Codice Civile

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L' art. 636 del Codice Civile è rubricato “ Divieto di nozze”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 635 del Codice Civile italiano:
È illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori.

Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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