Articolo 646 del Codice Civile

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L' art. 646 del Codice Civile è rubricato “ Retroattività della condizione”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 646 del Codice Civile italiano:
L'adempimento della condizione ha effetto retroattivo; ma l'erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva, non è tenuto a restituire i frutti se non dal giorno in cui la condizione si è verificata. L'azione per la restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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