Articolo 661 del Codice Civile

0
L' art. 661 del Codice Civile è rubricato “ Prelegato ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 661 del Codice Civile italiano:
Il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l'eredità si considera come legato per l'intero ammontare.




Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

Segui AvvocatoDigitale.com sui canali social per rimanere aggiornato sulle ultime novità, basta un click: Seguici su YouTube

Posta un commento

0 Commenti

Posta un commento (0)