Articolo 667 del Codice Civile

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L' art. 667 del Codice Civile è rubricato “ Accessioni della cosa legata”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 667 del Codice Civile italiano:
La cosa legata, con tutte le sue pertinenze, deve essere prestata al legatario nello stato in cui si trova al tempo della morte del testatore.

Se è stato legato un fondo, sono comprese nel legato anche le costruzioni fatte nel fondo, sia che esistessero già al tempo della confezione del testamento, sia che non esistessero, salva in ogni caso l'applicabilità del secondo comma dell'articolo 686.

Se il fondo legato è stato accresciuto con acquisti posteriori, questi sono dovuti al legatario, purché siano contigui al fondo e costituiscano con esso una unità economica.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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