Articolo 669 del Codice Civile

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L' art. 669 del Codice Civile è rubricato “ Frutti della cosa legata ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 669 del Codice Civile italiano:
Se oggetto del legato è una cosa fruttifera, appartenente al testatore al momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da questo momento.

Se la cosa appartiene all'onerato o a un terzo, ovvero se si tratta di cosa determinata per genere o quantità, i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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