Articolo 673 del Codice Civile

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L' art. 673 del Codice Civile è rubricato “ Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore.

L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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