Articolo 677 del Codice Civile

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L' art. 677 del Codice Civile è rubricato “ Mancanza di accrescimento”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se non ha luogo l'accrescimento, la porzione dell'erede mancante si devolve agli eredi legittimi, e la porzione del legatario mancante va a profitto dell'onerato.

Gli eredi legittimi e l'onerato subentrano negli obblighi che gravavano sull'erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell'onere.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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