Articolo 690 del Codice Civile

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L' art. 690 del Codice Civile è rubricato “ Obblighi dei sostituiti”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che una diversa volontà sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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