Articolo 714 del Codice Civile

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L' art. 714 del Codice Civile è rubricato “ Godimento separato di parte dei beni ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l'usucapione per effetto di possesso esclusivo.





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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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