Articolo 724 del Codice Civile

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L' art. 724 del Codice Civile è rubricato “ Collazione e imputazione”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo, conferiscono tutto ciò che è stato loro donato.

Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.





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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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