Articolo 741 del Codice Civile

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L' art. 741 del Codice Civile è rubricato “ Collazione di assegnazioni varie ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di una attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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