Articolo 746 del Codice Civile

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L' art. 746 del Codice Civile è rubricato “ Collazione d'immobili ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.

Se l'immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l'imputazione.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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