Articolo 760 del Codice Civile

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L' art. 760 del Codice Civile è rubricato “ Inesigibilità di crediti”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Non è dovuta garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l'insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione.

La garanzia della solvenza del debitore di una rendita è dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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