Articolo 763 del Codice Civile

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L' art. 763 del Codice Civile è rubricato “ Rescissione per lesione ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto.

La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all'entità della quota ad esso spettante.

L'azione si prescrive in due anni dalla divisione.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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