Articolo 767 del Codice Civile

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L' art. 767 del Codice Civile è rubricato “ Facoltà del coerede di dare il supplemento ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il coerede contro il quale è promossa l'azione di rescissione può troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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