Articolo 778 del Codice Civile

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L' art. 778 del Codice Civile è rubricato “ Mandato a donare ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
È nullo il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione.

È peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso.

È del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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