Articolo 805 del Codice Civile

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L' art. 805 del Codice Civile è rubricato “ Donazioni irrevocabili”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Non possono revocarsi per causa d'ingratitudine, né per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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