Articolo 825 del Codice Civile

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L' art. 825 del Codice Civile è rubricato “ Diritti demaniali su beni altrui”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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