Articolo 832 del Codice Civile

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L' art. 832 del Codice Civile è rubricato “Contenuto del diritto”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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