Articolo 842 del Codice Civile

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L' art. 842 del Codice Civile è rubricato “Caccia e pesca”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.

Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità.

Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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