Articolo 854 del Codice Civile

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L' art. 854 del Codice Civile è rubricato “Notifica e trascrizione del piano di riordinamento”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il piano di riordinamento deve essere preventivamente portato a cognizione degli interessati, e contro di esso è ammesso reclamo in via amministrativa, nelle forme e nei termini stabiliti da leggi speciali.

Il provvedimento amministrativo di approvazione definitiva del piano dev'essere trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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