Articolo 856 del Codice Civile

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L' art. 856 del Codice Civile è rubricato “Competenza dell'autorità giudiziari”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Nelle materie indicate dagli articoli 850 e seguenti è salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei diritti degli interessati. L'autorità giudiziaria non può tuttavia con le sue decisioni provocare una revisione del piano di riordinamento, ma può procedere alla conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati.

Il credito relativo è privilegiato a norma delle leggi speciali.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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