Articolo 863 del Codice Civile

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L' art. 863 del Codice Civile è rubricato “Consorzi di miglioramento fondiario”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica possono essere costituiti anche consorzi per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica.

Essi sono persone giuridiche private. Possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell'incremento della produzione, sono riconosciuti d'interesse nazionale con provvedimento dell'autorità amministrativa.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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