Articolo 873 del Codice Civile

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L' art. 873 del Codice Civile è rubricato “Distanze nelle costruzioni”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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