Articolo 876 del Codice Civile

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L' art. 876 del Codice Civile è rubricato “Innesto nel muro sul confine”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se il vicino vuole servirsi del muro esistente sul confine solo per innestarvi un capo del proprio muro, non ha l'obbligo di renderlo comune a norma dell'articolo 874, ma deve pagare una indennità per l'innesto.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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