Articolo 880 del Codice Civile

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L' art. 880 del Codice Civile è rubricato “Presunzione di comunione del muro divisorio”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto.

Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi.





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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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