Articolo 886 del Codice Civile

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L' art. 885 del Codice Civile è rubricato “Costruzione del muro di cinta”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati. L'altezza di essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.





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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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