Articolo 889 del Codice Civile

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L' art. 889 del Codice Civile è rubricato “Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.

Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.

Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.





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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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