Articolo 918 del Codice Civile

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L' art. 918 del Codice Civile è rubricato “Consorzi volontari”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini che vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui.

L'adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono risultare da atto scritto.

Il regolamento del consorzio è deliberato dalla maggioranza calcolata in base all'estensione dei terreni a cui serve l'acqua.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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