Articolo 921 del Codice Civile

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L' art. 921 del Codice Civile è rubricato “Consorzi coattivi”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Nel caso indicato dall'articolo 918, il consorzio può anche essere costituito d'ufficio dall'autorità amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque.

Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario.

Il consorzio può anche procedere alla espropriazione dei singoli diritti, mediante il pagamento delle dovute indennità.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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