Articolo 934 del Codice Civile

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L' art. 934 del Codice Civile è rubricato “Opere fatte sopra o sotto il suolo”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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