L' art. 1001 del Codice Civile è rubricato “Obbligo di restituzione. Misura della diligenza”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell'usufrutto, salvo quanto è disposto dall'articolo 995.
Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
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