Articolo 1001 del Codice Civile

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L' art. 1001 del Codice Civile è rubricato “Obbligo di restituzione. Misura della diligenza”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell'usufrutto, salvo quanto è disposto dall'articolo 995.

Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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