L' art. 1005 del Codice Civile è rubricato “Riparazioni straordinarie”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.
Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.
L'usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie.
Breve spiegazione:
L'articolo in esame stabilisce che le riparazioni straordinarie di un immobile concesso in usufrutto spettano al proprietario dell'immobile.
Al secondo comma viene effettuata un'elencazione non tassativa degli interventi che rientrano nelle riparazioni straordinarie.
Infine il terzo comma afferma che il proprietario ha diritto ad ottenere da parte dell'usufruttuario, l'interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie per tutta la durata dell'usufrutto.
Esempio: Tizio concede in usufrutto un immobile a Caio, durante il godimento dell'usufrutto il cui tetto si danneggia in modo importante. I costi di riparazione straordinaria di euro 25.000 saranno a carico di Tizio e avrà diritto al versamento degli interessi (ad esempio, gli interessi annuali al tasso legale).
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