Articolo 1007 del Codice Civile

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L' art. 1007 del Codice Civile è rubricato “Rovina parziale di edificio accessorio”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, per vetustà o caso fortuito, rovini soltanto in parte l'edificio che formava accessorio necessario del fondo soggetto a usufrutto.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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