Articolo 1011 del Codice Civile

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L' art. 1011 del Codice Civile è rubricato “Ritenzione per le somme anticipate”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell'articolo 1009 e dal secondo comma dell'articolo 1010, l'usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza della somma a lui dovuta.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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