Articolo 1017 del Codice Civile

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L' art. 1017 del Codice Civile è rubricato “ Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se il perimento della cosa non è conseguenza di caso fortuito, l'usufrutto si trasferisce sull'indennità dovuta dal responsabile del danno.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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