Articolo 1029 del Codice Civile

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L' art. 1029 del Codice Civile è rubricato “Servitù per vantaggio futuro”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
È ammessa la costituzione di una servitù per assicurare a un fondo un vantaggio futuro.

È ammessa altresì a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare; ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l'edificio è costruito o il fondo è acquistato.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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